Vaccinazioni da Covid-19 e trattamento di dati nel contesto lavorativo – Studio Emmec Vaccinazioni da Covid-19 e trattamento di dati nel contesto lavorativo – Studio Emmec

Vaccinazioni da Covid-19 e trattamento di dati nel contesto lavorativo

Qualche giorno fa l’Autorità Garante per la protezione dei dati personali ha rilasciato degli importanti chiarimenti circa il trattamento di dati personali effettuati nel contesto lavorativo, con specifico riferimento alla conoscibilità da parte del datore di lavoro dello stato vaccinale dei propri dipendenti.

L’Autorità Garante ha evidenziato che il datore di lavoro non può chiedere ai propri dipendenti di fornire informazioni sul proprio stato vaccinale o copia di documenti che comprovino l‘avvenuta vaccinazione anti Covid-19, poiché tale richiesta non è consentita dalle disposizioni dell’emergenza e dalla disciplina in materia di tutela della salute e sicurezza nei luoghi di lavoro. Il Garante ha poi specificato che simile trattamento di dati non può trovare fondamento nemmeno in base al consenso specifico del dipendente, in ragione dello squilibrio del rapporto tra titolare e interessato nel contesto lavorativo.

Non solo, il datore di lavoro non può richiedere simili informazioni al medico compente poiché solo quest’ultimo può trattare in modo lecito i dati sanitari dei lavoratori, comprese le informazioni circa il loro stato vaccinale, nell’ambito della sorveglianza sanitaria e in sede di verifica dell’idoneità alla mansione specifica. In base alla normativa vigente, il datore di lavoro può acquisire esclusivamente i soli giudizi di idoneità alla mansione specifica e le eventuali prescrizioni e/o limitazioni in essi riportati.

Il Garante precisa infine che solo il medico competente, trattando in modo lecito i dati personali relativi alla vaccinazione dei dipendenti, può tenerne conto in sede di valutazione dell’idoneità alla mansione specifica, soprattutto per quelle mansioni che prevedano casi di esposizione diretta ad “agenti biologici” durante il lavoro, come nel contesto sanitario, comportando livelli di rischio elevati per i lavoratori e per i pazienti.

Il datore di lavoro dovrà invece limitarsi ad attuare le misure indicate dal medico competente nei casi di giudizio di parziale o temporanea inidoneità alla mansione cui è adibito il lavoratore e non potrà richiedere la vaccinazione come condizione per l’accesso ai luoghi di lavoro e per lo svolgimento di determinate mansioni.

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