LA DIFFERENTE QUALIFICA DEI CONSULENTI DEL LAVORO
Provvedimento Autorità Garante per la protezione dei dati personali – Doc. web. n. 9080970
Nel provvedimento in esame, l’Autorità Garante per la protezione dei dati personali ha avuto modo di specificare la differente qualifica che assume il consulente del lavoro nell’ambito del trattamento di dati svolto durante la sua attività nei confronti del cliente.
Nello specifico, i consulenti del lavoro assumono la qualifica di titolari del trattamento quando trattano in piena autonomia e indipendenza i dati dei propri dipendenti oppure dei propri clienti quando siano persone fisiche, come esempio liberi professionisti, determinando puntualmente le finalità e mezzi del trattamento.
Sulla base del principio affermato, i consulenti del lavoro devono compilare il registro dei trattamenti di intitolare a fornire un’informativa in cui indicano la loro qualifica.
I consulenti del lavoro sono responsabili del trattamento quando trattano i dati dei dipendenti dei loro clienti sulla base dell’incarico ricevuto, il quale contiene anche le istruzioni sui trattamenti da effettuare.
Sulla base del principio affermato, tra committente consulente del lavoro deve essere sottoscritto il contratto di responsabile del trattamento quando, ad esempio, i consulenti curano per conto più datori di lavoro la predisposizione delle buste paga, le pratiche relative all’assunzione a fine rapporto o quelle previdenziali e assistenziali, trattando una pluralità di dati personali, anche sensibili, dei lavoratori.
Studio Emmec può guidare il proprio cliente nella corretta individuazione dei soggetti coinvolti nel trattamento dei dati trattati nell’ambito dell’attività di impresa, eventualmente predisponendo la necessaria contrattualistica per la definizione delle relative responsabilità ovvero le opportune nomine a responsabile del trattamento.
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