Digitalizzazione Archivi
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DIGITALIZZAZIONE ARCHIVI
La digitalizzazione degli archivi può essere uno strumento utile nell’ambito dell’attività d’impresa in modo da riorganizzare i dati per una più facile e sicura consultazione, riducendo allo stesso tempo il consumo massivo di carta stampata, con ovvi benefici anche per l’ambiente.
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Nell’era digitale i dati sono sempre più protagonisti nelle attività di impresa. I dati infatti contengono spesso importanti informazioni, solitamente poco sfruttate, o utilizzate esclusivamente per la finalità per le quali sono stati raccolte, ma che rivestono per una qualsiasi azienda un’importanza spesso vitale nonchè potrebbero essere fonte di nuove opportunità di mercato.
Data l’importanza che rivestono oggi i flussi di dati personali in mano all’Azienda, il rischio di perdere o vedere danneggiati i sistemi fisici preposti alla memorizzazione è sempre concreto. E’ sufficiente un virus o un semplice attacco informatico perché milioni di dati possono essere per sempre resi inaccessibili. Sono sempre più noti infatti gli effetti devastanti dei malware come i cryptolocker, il cui scopo è quello di criptare i dati della vittima, chiedendo un pagamento per la decriptazione.
Lo scenario che allora si prospetterebbe potrebbe essere più o meno drammatico a seconda del danno. Provate a pensare alla vostra Azienda che ha appena perso dati essenziali relativi a un progetto, a dei clienti o addirittura all’amministrazione. Per evitare queste spiacevoli quanto probabili circostanze è bene effettuare sempre un back-up dei dati con una certa periodicità e in maniera sicura, in corrispondenza delle necessità aziendali.
Questa attività si pone in stretta correlazione con la normativa in tema di protezione dei dati personali che impone l’adozione di misure di sicurezza adeguate al rischio, tenuto conto dello stato dell’arte e dei costi di attuazione, nonché della natura, dell’oggetto, del contesto e delle finalità del trattamento, come anche del rischio di varia probabilità e gravità per i diritti e le libertà delle persone fisiche. Attività come l’adozione di procedure per la custodia di copie di sicurezza, il ripristino di disponibilità dei dati e dei sistemi sono preordinate principalmente a evitare i danni da data breach così da ridurre al minimo i costi di perdita e a quelli di memorizzazione sia in termini economici che tempistici.
Dette attività però possono essere utili anche per dematerializzare gli archivi nell’ambito dell’attività di impresa, in modo da riorganizzare i dati per una più facile e sicura consultazione, riducendo allo stesso tempo il consumo massivo di carta stampata, con ovvi benefici anche per l’ambiente.
Con il termine “dematerializzazione” si intende quella particolare procedura in grado di sostituire documenti cartacei con documenti digitali, e che nella maggior parte dei casi si conclude con la conservazione digitale utile a produrre un documento digitale in grado di sostituire, come anticipato, a tutti gli effetti di legge l’originale documento cartaceo.
Qualora invece i documenti siano prodotti sin dall’origine già in formato digitale, non si parlerà di “dematerializzazione”, ma di “digitalizzazione” (dato appunto che il documento è nativo digitale), e, in questo caso, il processo inizierà e terminerà con la conservazione digitale, necessaria a preservare i file per gli anni richiesti dalla normativa di riferimento.
Le principali fonti normative in tema sono il decreto legislativo 7 marzo 2005 n.82 (Codice dell’Amministrazione Digitale-CAD) detta le regole di come eseguire la conservazione digitale dei documenti informatici, e l’art.43 primo comma riporta testualmente che “Gli obblighi di conservazione e di esibizione di documenti si intendono soddisfatti a tutti gli effetti di legge a mezzo di documenti informatici, se le relative 1, e 71, comma 1, del Codice dell’amministrazione digitale di cui al decreto legislativo n. 82 del 2005 e il Regolamento Europeo Eidas n. 2014/910.
Il CAD – che si occupa degli aspetti giuridici dell’attività di conservazione – viene integrato anche con normative tecniche in continua evoluzione, vista la natura altamente tecnologica del compito da svolgere. Il regolamento tecnico ultimo in materia di conservazione dei documenti è del 2014 e individua tutti i requisiti tecnologici e le procedure necessarie per far sì che la conservazione dei documenti digitali sia conforme alla legge, mantenendo la loro validità per qualsiasi possibile impiego. Inoltre, ai fini fiscali, la conservazione è regolata dal Dm 17 giugno 2014 mentre ai fini civilistici è l’art 2215 bis del Codice Civile a regolamentarla.
Dove applicare la dematerializzazione e la digitalizzazione?
Come detto, attraverso le operazioni di digitalizzazione dei documenti e di conservazione sostitutiva o conservazione a norma, è possibile archiviare documenti di qualsiasi tipologia, mantenendo inalterato il loro valore ai fini legali, civili o fiscali. Alcuni dei possibili campi di applicazione potrebbero essere i seguenti:
Contratti e scritture private
Premesso che i contratti e le scritture private se redatti su carta è opportuno non vengano dematerializzati, dato che come detto alcuni aspetti inerenti la sottoscrizione non possono essere convertiti in digitale (e.g. pressione della firma), è sempre possibile però digitalizzarli sin dall’origine producendoli direttamente in formato digitale e sottoscrivendoli con firma digitale o con firma elettronica avanzata, quale per esempio la firma grafometrica.
Considerato poi che a norma dell’art. 62 del DPCM 22 febbraio 2013 “Le firme elettroniche qualificate e digitali, ancorché sia scaduto, revocato o sospeso il relativo certificato qualificato del sottoscrittore, sono valide se alle stesse è associabile un riferimento temporale opponibile ai terzi che collochi la generazione di dette firme rispettivamente in un momento precedente alla scadenza, revoca o sospensione del suddetto certificato”, il processo di digitalizzazione dei contratti e delle scritture private dovrà terminare con la conservazione digitale di cui al DPCM 3 dicembre 2013.
PEC ed email
Il processo di digitalizzazione potrebbe essere molto utile alla creazione strutturata di un archivio contenente i messaggi email e di posta elettronica certificata.
È sempre utile ricordare che lo strumento della PEC non è un sistema di conservazione, ma un sistema di comunicazione in grado di comprovare che in un preciso momento un “identificato” mittente ha inoltrato ad un “identificato” destinatario un particolare messaggio. I messaggi PEC, così come anche le email, devono quindi essere conservati in solo formato digitale secondo le regole di cui al DPCM 3 dicembre 2013, diversamente potrebbero non essere opponibili a terzi, il che significa, facendo una analogia con il mondo cartaceo, che è come averli redatti a matita.
Libri sociali obbligatori.
Con riguardo ai libri sociali obbligatori che a norma dell’art. 2421 c.c. le società sono tenute a conservare, quale per esempio il libro dei soci, il libro delle obbligazioni, il libro delle adunanze e delle deliberazioni delle assemblee, il libro delle adunanze e delle deliberazioni del consiglio di amministrazione, questi possono essere digitalizzati sin dalla loro redazione, dato che a norma dell’art. 2215 bis c.c., gli obblighi di numerazione e di vidimazione sono assolti apponendo agli stessi una volta all’anno la firma digitale dell’imprenditore, congiuntamente ad una marca temporale.
File di log
I file di log o semplicemente log, sono dei documenti informatici generati e memorizzati dai server, che tracciano le attività svolte dagli utenti, come per esempio quando e chi ha visualizzato un particolare documento oppure una email.
Anche con riguardo ai file di log vale quanto già detto, e quindi una loro digitalizzazione dovrà essere accompagnata da una conservazione digitale conforme alle regole tecniche di cui al DPCM 3 dicembre 2013, diversamente potrebbero essere inutilizzabili in giudizio, come purtroppo è già successo in passato.
Quali sono i vantaggi della dematerializzazione dei documenti?
Il passaggio alla dematerializzazione dei documenti e conservazione digitale è un passo fondamentale per enti o aziende. Ecco alcuni dei benefici principali di questo investimento.
Costi e rischi di archiviazione abbattuti
Grandi moli di documenti richiedono archivi fisici di dimensioni opportune. I locali adibiti all’archiviazione devono, inoltre, avere caratteristiche tali da poter garantire la durata dei documenti cartacei nel tempo, al netto del rischio di fenomeni naturali, di incidenti o di azioni dolose che possono letteralmente cancellare l’archivio in parte o per intero. La digitalizzazione dei documenti permette di trasferire i documenti in uno storage sicuro, protetto con soluzioni di archiviazione e backup professionali in cloud, e quindi sempre disponibile nel tempo.
Reperimento e trasmissione dei documenti in tempo reale
In caso di archiviazione cartacea analogica, trovare e spostare un documento richiede tempo, sforzi e costi extra. I documenti digitali viaggiano in tempo quasi reale attraverso la rete, con protocolli sicuri.
Costi di stampa ridotti
I documenti conservati in digitale rendono non necessarie le stampe, a beneficio dei consumi di carta, toner ed energia. In questa maniera, chi sceglie la digitalizzazione offre anche un piccolo ma significativo contributo alla tutela dell’ambiente.
Risultato: tutti i processi vengono ottimizzati quando i documenti si conservano e viaggiano sfruttando le migliori tecnologie del momento. Il loro valore legale rimane inalterato, così come la consistenza della data certa nelle comunicazioni, a chiaro vantaggio dell’efficienza complessiva. Inoltre, nel momento in cui i documenti vengono digitalizzati diventano anche “parlanti”, ovvero accessibili dai software gestionali aziendali che utilizzano e condividono in vario modo le informazioni che contengono.
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La digitalizzazione degli archivi può essere uno strumento utile nell’ambito dell’attività d’impresa in modo da riorganizzare i dati per una più facile e sicura consultazione, riducendo allo stesso tempo il consumo massivo di carta stampata, con ovvi benefici anche per l’ambiente.
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Nell’era digitale i dati sono sempre più protagonisti nelle attività di impresa. I dati infatti contengono spesso importanti informazioni, solitamente poco sfruttate, o utilizzate esclusivamente per la finalità per le quali sono stati raccolte, ma che rivestono per una qualsiasi azienda un’importanza spesso vitale nonchè potrebbero essere fonte di nuove opportunità di mercato.
Data l’importanza che rivestono oggi i flussi di dati personali in mano all’Azienda, il rischio di perdere o vedere danneggiati i sistemi fisici preposti alla memorizzazione è sempre concreto. E’ sufficiente un virus o un semplice attacco informatico perché milioni di dati possono essere per sempre resi inaccessibili. Sono sempre più noti infatti gli effetti devastanti dei malware come i cryptolocker, il cui scopo è quello di criptare i dati della vittima, chiedendo un pagamento per la decriptazione.
Lo scenario che allora si prospetterebbe potrebbe essere più o meno drammatico a seconda del danno. Provate a pensare alla vostra Azienda che ha appena perso dati essenziali relativi a un progetto, a dei clienti o addirittura all’amministrazione. Per evitare queste spiacevoli quanto probabili circostanze è bene effettuare sempre un back-up dei dati con una certa periodicità e in maniera sicura, in corrispondenza delle necessità aziendali.
Questa attività si pone in stretta correlazione con la normativa in tema di protezione dei dati personali che impone l’adozione di misure di sicurezza adeguate al rischio, tenuto conto dello stato dell’arte e dei costi di attuazione, nonché della natura, dell’oggetto, del contesto e delle finalità del trattamento, come anche del rischio di varia probabilità e gravità per i diritti e le libertà delle persone fisiche. Attività come l’adozione di procedure per la custodia di copie di sicurezza, il ripristino di disponibilità dei dati e dei sistemi sono preordinate principalmente a evitare i danni da data breach così da ridurre al minimo i costi di perdita e a quelli di memorizzazione sia in termini economici che tempistici.
Dette attività però possono essere utili anche per dematerializzare gli archivi nell’ambito dell’attività di impresa, in modo da riorganizzare i dati per una più facile e sicura consultazione, riducendo allo stesso tempo il consumo massivo di carta stampata, con ovvi benefici anche per l’ambiente.
Con il termine “dematerializzazione” si intende quella particolare procedura in grado di sostituire documenti cartacei con documenti digitali, e che nella maggior parte dei casi si conclude con la conservazione digitale utile a produrre un documento digitale in grado di sostituire, come anticipato, a tutti gli effetti di legge l’originale documento cartaceo.
Qualora invece i documenti siano prodotti sin dall’origine già in formato digitale, non si parlerà di “dematerializzazione”, ma di “digitalizzazione” (dato appunto che il documento è nativo digitale), e, in questo caso, il processo inizierà e terminerà con la conservazione digitale, necessaria a preservare i file per gli anni richiesti dalla normativa di riferimento.
Le principali fonti normative in tema sono il decreto legislativo 7 marzo 2005 n.82 (Codice dell’Amministrazione Digitale-CAD) detta le regole di come eseguire la conservazione digitale dei documenti informatici, e l’art.43 primo comma riporta testualmente che “Gli obblighi di conservazione e di esibizione di documenti si intendono soddisfatti a tutti gli effetti di legge a mezzo di documenti informatici, se le relative 1, e 71, comma 1, del Codice dell’amministrazione digitale di cui al decreto legislativo n. 82 del 2005 e il Regolamento Europeo Eidas n. 2014/910.
Il CAD – che si occupa degli aspetti giuridici dell’attività di conservazione – viene integrato anche con normative tecniche in continua evoluzione, vista la natura altamente tecnologica del compito da svolgere. Il regolamento tecnico ultimo in materia di conservazione dei documenti è del 2014 e individua tutti i requisiti tecnologici e le procedure necessarie per far sì che la conservazione dei documenti digitali sia conforme alla legge, mantenendo la loro validità per qualsiasi possibile impiego. Inoltre, ai fini fiscali, la conservazione è regolata dal Dm 17 giugno 2014 mentre ai fini civilistici è l’art 2215 bis del Codice Civile a regolamentarla.
Dove applicare la dematerializzazione e la digitalizzazione?
Come detto, attraverso le operazioni di digitalizzazione dei documenti e di conservazione sostitutiva o conservazione a norma, è possibile archiviare documenti di qualsiasi tipologia, mantenendo inalterato il loro valore ai fini legali, civili o fiscali. Alcuni dei possibili campi di applicazione potrebbero essere i seguenti:
Contratti e scritture private
Premesso che i contratti e le scritture private se redatti su carta è opportuno non vengano dematerializzati, dato che come detto alcuni aspetti inerenti la sottoscrizione non possono essere convertiti in digitale (e.g. pressione della firma), è sempre possibile però digitalizzarli sin dall’origine producendoli direttamente in formato digitale e sottoscrivendoli con firma digitale o con firma elettronica avanzata, quale per esempio la firma grafometrica.
Considerato poi che a norma dell’art. 62 del DPCM 22 febbraio 2013 “Le firme elettroniche qualificate e digitali, ancorché sia scaduto, revocato o sospeso il relativo certificato qualificato del sottoscrittore, sono valide se alle stesse è associabile un riferimento temporale opponibile ai terzi che collochi la generazione di dette firme rispettivamente in un momento precedente alla scadenza, revoca o sospensione del suddetto certificato”, il processo di digitalizzazione dei contratti e delle scritture private dovrà terminare con la conservazione digitale di cui al DPCM 3 dicembre 2013.
PEC ed email
Il processo di digitalizzazione potrebbe essere molto utile alla creazione strutturata di un archivio contenente i messaggi email e di posta elettronica certificata.
È sempre utile ricordare che lo strumento della PEC non è un sistema di conservazione, ma un sistema di comunicazione in grado di comprovare che in un preciso momento un “identificato” mittente ha inoltrato ad un “identificato” destinatario un particolare messaggio. I messaggi PEC, così come anche le email, devono quindi essere conservati in solo formato digitale secondo le regole di cui al DPCM 3 dicembre 2013, diversamente potrebbero non essere opponibili a terzi, il che significa, facendo una analogia con il mondo cartaceo, che è come averli redatti a matita.
Libri sociali obbligatori.
Con riguardo ai libri sociali obbligatori che a norma dell’art. 2421 c.c. le società sono tenute a conservare, quale per esempio il libro dei soci, il libro delle obbligazioni, il libro delle adunanze e delle deliberazioni delle assemblee, il libro delle adunanze e delle deliberazioni del consiglio di amministrazione, questi possono essere digitalizzati sin dalla loro redazione, dato che a norma dell’art. 2215 bis c.c., gli obblighi di numerazione e di vidimazione sono assolti apponendo agli stessi una volta all’anno la firma digitale dell’imprenditore, congiuntamente ad una marca temporale.
File di log
I file di log o semplicemente log, sono dei documenti informatici generati e memorizzati dai server, che tracciano le attività svolte dagli utenti, come per esempio quando e chi ha visualizzato un particolare documento oppure una email.
Anche con riguardo ai file di log vale quanto già detto, e quindi una loro digitalizzazione dovrà essere accompagnata da una conservazione digitale conforme alle regole tecniche di cui al DPCM 3 dicembre 2013, diversamente potrebbero essere inutilizzabili in giudizio, come purtroppo è già successo in passato.
Quali sono i vantaggi della dematerializzazione dei documenti?
Il passaggio alla dematerializzazione dei documenti e conservazione digitale è un passo fondamentale per enti o aziende. Ecco alcuni dei benefici principali di questo investimento.
Costi e rischi di archiviazione abbattuti
Grandi moli di documenti richiedono archivi fisici di dimensioni opportune. I locali adibiti all’archiviazione devono, inoltre, avere caratteristiche tali da poter garantire la durata dei documenti cartacei nel tempo, al netto del rischio di fenomeni naturali, di incidenti o di azioni dolose che possono letteralmente cancellare l’archivio in parte o per intero. La digitalizzazione dei documenti permette di trasferire i documenti in uno storage sicuro, protetto con soluzioni di archiviazione e backup professionali in cloud, e quindi sempre disponibile nel tempo.
Reperimento e trasmissione dei documenti in tempo reale
In caso di archiviazione cartacea analogica, trovare e spostare un documento richiede tempo, sforzi e costi extra. I documenti digitali viaggiano in tempo quasi reale attraverso la rete, con protocolli sicuri.
Costi di stampa ridotti
I documenti conservati in digitale rendono non necessarie le stampe, a beneficio dei consumi di carta, toner ed energia. In questa maniera, chi sceglie la digitalizzazione offre anche un piccolo ma significativo contributo alla tutela dell’ambiente.
Risultato: tutti i processi vengono ottimizzati quando i documenti si conservano e viaggiano sfruttando le migliori tecnologie del momento. Il loro valore legale rimane inalterato, così come la consistenza della data certa nelle comunicazioni, a chiaro vantaggio dell’efficienza complessiva. Inoltre, nel momento in cui i documenti vengono digitalizzati diventano anche “parlanti”, ovvero accessibili dai software gestionali aziendali che utilizzano e condividono in vario modo le informazioni che contengono.